Brevi note introduttive (1)
Dopo oltre 25 anni di “versamenti” individuali di ogni
singolo passeggero che si imbarca sui voli in partenza dagli aeroporti del
Belpaese la situazione è sempre caotica.
Tra l’IRESA, acronimo che sta per Imposta regionale sulle
emissioni sonore degli aeromobili civili, in carico alle aerolinee da versare
alle Regioni in proporzione all’inquinamento acustico provocato e l’Addizionale
Comunale che dovrebbe essere versata da ogni passeggero in partenza, i fondi
disponibili non sarebbero mai stati, probabilmente, devoluti.
Lo scenario disponibile è quello dei sindaci dell’ANCAI che
rivendicano milioni di IRESA mai ottenuti e la Ryanair impegnata nella
cancellazione dell’Addizionale Comunale.
L’Addizionale Comunale deve essere pagata in partenza dagli
scali nazionali, inizialmente destinata ai Comuni aeroportuali è stata
istituita nel 2003. Un tributo che dopo ripetute correzione dovrebbe essere devoluta agli stessi Comuni, anche se solo in minima parte. Dalla somma iniziale di 1 euro per passeggero, è stata
aumentata fino a 6,5 euro (7,5 euro nel caso degli scali di Fiumicino e Ciampino
per agevolare l’evento di Roma Capitale a partire dal 2011).
Il gettito di 7.50 euro, tuttavia sono state variamente destinate
a € 3,50 INPS, 1.50 Fondo del trasporto aereo, 0.50 Vigili del Fuoco e 1.00 ai Comuni
aeroportuali. In aggiunta, con la possibilità di incrementare tale tassa all’Amministrazione
comunale (Comuni di Napoli e Venezia in attuazione dell’art. 43 del D.L. 17
maggio 2022 n. 50) avrebbero aggiunto una ulteriore somma.
L’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili
(IRESA) è stata istituita con l’articolo 90, comma 4, della legge 21 novembre
2000 n. 342.
Il tributo, ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale
n. 15/2012, come modificato dall’articolo 3 della legge regionale. 8/2019 è
determinato in riferimento a diversi parametri, quali il peso massimo al decollo (MTOW); il livello di
emissioni sonore degli aeromobili accertato secondo gli standard di
certificazione internazionali ICAO (International Civil Aviation Organization); e anche delle zone di sorvolo degli intorni aeroportuali definite con atto di Giunta.
Una imposta perciò differenziata interamente applicando le
aliquote per tonnellata, o frazione di tonnellata, relativa alla tipologia dei
propulsori, alla classe acustica, alla fascia oraria.
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