Con
il Comunicato Stampa n. 76/2013, ENAC rilevava:
RIGGIO
PRECISA IN MERITO AL RUOLO DELL’ENAC SULLA DISCARICA DI FALCOGNANA
In
merito al ruolo dell’Enac rispetto alla discarica di Falcognana, il
Commissario Straordinario dell’Enac, Vito Riggio, precisa:
"L’Enac,
autorità unica di regolazione tecnica, vigilanza e controllo sul
trasporto aereo, in base ad un regolamento internazionale, che è
anche legge della Repubblica, è tenuto ad esprimere il proprio
parere su tutto ciò che può interferire con le attività di volo,
al fine di garantire una costante sicurezza.
In
particolare sulle discariche, vecchie e nuove, esercita una vigilanza
che è rivolta a prevenire e mitigare il fenomeno sempre più
preoccupante del bird strike.
Per
questo motivo, e senza entrare nel merito di scelte che non gli
competono, l’Enac chiede di essere informato, ricordando che il
proprio parere è vincolante. Solo la rigorosa applicazione della
legge, con uno spirito di collaborazione nell’interesse pubblico.
Il
resto appartiene alla dialettica politica che in nessun modo può e
deve riguardare l’imparziale applicazione delle regole." Roma,
25-09-2013
A
riguardo le note di Valter Battistoni, massimo esperto italiano in
tematiche “birdstrike”, in una news proposta da Aerohabitat
“Aeroporti, Fiumicino e una
discarica: la nota di Valter Battistoni” del 15 Gennaio 2020
rilevava:
“Da
un punto di vista del diritto interno, il Codice della Navigazione
prevede all’art 711 che nelle zone limitrofe agli aeroporti
precedentemente individuate, siano soggette a limitazioni le opere,
le piantagioni e le attività che costituiscono un potenziale
richiamo per la fauna selvatica o, comunque, un pericolo per la
navigazione aerea. Pertanto, la realizzazione di tali opere,
piantagioni e attività è subordinata all’autorizzazione
preventiva dell’ENAC.
Non
solo, ma le attività già esistenti sulle aree così definite,
possono essere abbattute o eliminate da parte dell’ENAC, con
provvedimento motivato, qualora non siano compatibili con la
sicurezza della navigazione.
In
applicazione di tale norma, il Cap. 4, para. 12 del Regolamento ENAC
per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti (che ha valore
legale di regolamento) conferma che la realizzazione di opere,
piantagioni o l’esercizio delle attività che possono costituire
richiamo per la fauna selvatica nelle zone limitrofe è soggetta ad
autorizzazione da parte dell’ENAC.
Nel
Cap. 5 del medesimo Regolamento ("Rischio da impatto con
volatili”) vengono individuate come oggetto di limitazioni, tra gli
altri, le discariche e corpi d’acqua aperta o altre aree umide che
possono attrarre volatili ed altra fauna selvatica.
Seguono
varie altre norme applicative ed informative, tra cui principalmente
le “Linee Guida - valutazione delle fonti attrattive di fauna
selvatica in zone limitrofe agli aeroporti” e la circolare APT01B,
entrambe dell’ENAC.
Basterebbe
questo per scoraggiare qualunque tentativo di ubicare una discarica
nei pressi di un aeroporto, anche perché non risulta che alla nostra
autorità aeronautica nazionale (ENAC) sia stato richiesto di
esprimere alcuna autorizzazione e neppure un semplice parere!
E
poiché il mondo dell’aviazione è sovranazionale, la materia è
oggetto di cospicua regolamentazione anche a livello internazionale
e, per quello che ci riguarda, comunitario.
L’Organizzazione
Internazionale dell’Aviazione Civile (ICAO), tratta il problema dei
volatili (e delle discariche, considerate fra i maggiori attrattori
di fauna selvatica), nei suoi documenti tecnici Annex 14 Aerodromes,
Vol. I Aerodrome design and operations, Chapter 9. Emergency and
other services; Airport Service Manual (DOC 9137- AN/898) - part 3;
Bird Control and Reduction; Airport Planning Manual (DOC 9184 –
AN/902) - part 1: Master planning & part 2; Land use and
environmental control.), stabilendo tra l’altro che “le autorità
preposte devono attivarsi per eliminare o prevenire l’insediamento
di discariche a cielo aperto o ogni altra fonte di attrazione per la
fauna selvatica negli aeroporti o nelle loro vicinanze, a meno che
specifiche analisi di valutazione del rischio non indichino la loro
non pericolosità in termini di probabilità di attrarre fauna
selvatica in grado di incrementare il rischio di wildlife strike”.
A
livello europeo L’Allegato V bis (punto C.2.e) del Regolamento (CE)
N. 1108/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il
regolamento (CE) n. 216/2008, riporta che, tra i pericoli per la
navigazione aerea nelle aree limitrofe all’aeroporto, va
monitorata, tra l’altro, la creazione di quelle aree che potrebbero
attirare fauna selvatica nelle vicinanze dell’area di movimento
degli aeroporti, valutandone ed attenuandone opportunamente i rischi.
Si
ricorda che i Regolamenti europei precedono le leggi ordinarie
nazionali nella gerarchia delle fonti!”
La
gestione del rischio Wildlife Strike nei pressi delle piste!
Il
documento ENAC di 40 pagine LG–2018/002 - GESTIONE DEL RISCHIO
WILDLIFE STRIKE NELLE VICINANZE DEGLI AEROPORTI Ed. n. 1 del
01/10/2018, “fornisce le linee guida alle autorità, agli enti e ai
portatori d’interesse territoriali per la gestione del rischio di
impatto tra aeromobili e fauna selvatica (uccelli in primis) nelle
vicinanze degli aeroporti, dove tale rischio può aumentare in
funzione della presenza di opere o attività in grado di attrarre
fauna
selvatica”.
“Scopo
del documento è anche quello di fornire uno strumento per la
pianificazione del territorio intorno agli aeroporti a 3, 8 e 13 km
di distanza dalle piste”.
E'
una questione che Aerohabitat ha spesso analizzato e proposto. Con
questa nota riteniamo indispensabile proporre uno stralcio di tale
documento.
“L’Organizzazione
internazionale per l’aviazione civile (ICAO) ha indicato quali sono
le principali tipologie di utilizzo del territorio che hanno il
potenziale di diventare importanti fonti attrattive per la fauna
selvatica ad alto rischio.
Queste
includono:
•
le
discariche di rifiuti alimentari;
•
gli
impianti di trattamento e smaltimento delle acque reflue;
•
i
laghi naturali e artificiali;
•
gli
impianti di congelamento del cibo;
•
gli
impianti ittici;
•
le
riserve ornitologiche.
Nel
Cap. 5 del Regolamento ENAC per la costruzione e l’esercizio degli
aeroporti
("Rischio
da impatto con volatili”) vengono individuate come oggetto di
limitazioni,
tra
gli altri:
•
le
discariche e corpi d’acqua aperta o altre aree umide che possono
attrarre volatili ed altra fauna selvatica;
•
le
attività industriali che prevedono fasi lavorative in grado di
attrarre volatili ed altra fauna selvatica (industria manifatturiera,
impianti di lavorazione carne/pesce/vegetali, ecc.);
•
le
attività agricole e di allevamento che possono costituire fonte
attrattiva per i volatili ed altra fauna selvatica (coltivazioni
agricole attrattive, impianti di itticoltura, allevamenti di
bestiame, ecc.);
•
le
attività antropiche che prevedono l’immissione di fauna libera
nell’ambiente (Ambiti Territoriali di Caccia, riserve di caccia e
pesca, aree di ripopolamento faunistico, campi di gara per
colombofili, aree di addestramento cani da caccia, ecc.).
In
realtà l’attrattiva di un sito o di un impianto varia in base a
un’infinità di variabili legate alla specie, al momento dell’anno,
al clima, al disturbo, ecc.
In
questo documento si è scelto di classificare le fonti attrattive più
importanti per la fauna selvatica riscontrabili sul territorio
nazionale, indicando per ciascuna il livello di rischio, la necessità
di intervento e le azioni che è possibile intraprendere, in base
alla distanza dall’aeroporto e al fatto che si tratti di fonti
attrattive già presenti sul territorio o pianificate.
L’elenco
delle fonti attrattive identificate è il seguente:
1.
Aree Artificiali
1.1.
Discariche contenenti rifiuti organici non trattati (incluse aree di
deposito temporanee);
1.2.
Discariche non contenenti rifiuti organici non trattati (incluse aree
di deposito temporanee);
1.3.
Costruzioni e manufatti;
1.4.
Uffici, alberghi, parcheggi, cinema, magazzini non alimentari,
distributori di carburante;
1.5.
Impianti industriali manifatturieri;
1.6.
Attività di produzione alimentare;
1.7.
Magazzini alimentari, fast food, drive-in, ristoranti all’aperto,
centri commerciali;
1.8.
Cave ed aree estrattive;
1.9.
Aree di cantiere e piazzali industriali;
1.10.
Porti di pesca;
1.11.
Aree verdi urbane (parchi pubblici);
1.12.
Alberature e giardini;
1.13.
Campi sportivi;
1.14.
Maneggi e ippodromi;
1.15.
Campi da golf;
1.16.
Vivai;
1.17.
Zone adibite a picnic, fiere, manifestazioni all’aperto e
campeggio.
2.
Aree Agricole
2.1.
Seminativi (non irrigui e irrigui);
2.2.
Colture permanenti (vigneti, oliveti, frutteti e frutti minori);
2.3.
Orti;
2.4.
Prati;
2.5.
Allevamenti di bestiame estensivi;
2.6.
Allevamenti di bestiame intensivi.
3.
Aree Naturali e semi-naturali
3.1.
Boschi;
3.2.
Aree cespugliate (inclusa macchia mediterranea);
3.3.
Aree con vegetazione erbacea (incluse gariga e steppa);
3.4.
Aree protette terrestri;
3.5.
Riserve di caccia (e aree dove è previsto il rilascio di fauna);
3.6.
Carnai ed aree di alimentazione per la fauna selvatica.
4.
Aree Umide
4.1.
Corsi d’acqua, canali e idrovie;
4.2.
Bacini d’acqua naturali e artificiali;
4.3.
Impianti di depurazione acque reflue;
4.4.
Impianti di trattamento di acqua potabile;
4.5.
Produzioni di acquacoltura;
4.6.
Zone umide protette.