Quali
le reali ricadute dei voli di AG? Dopo le disposizioni che hanno
regolamentato l'attività aerea sugli scali del Piano Nzionale
Aeroporti-PNA, con il comunicato Stampa n. 20/2020, ENAC ha integrato
lo stesso Decreto ministeriale. Questa “normativa” definisce le
restrizioni da adottare sulle aviosuperfici, campi di volo,
elisuperfici, idrosuperfici.per le Regioni non interessate
dall'emergenza COVIT19.
Ma
con quale esito? Un decollo di velivoli di aviazione generale e di
ultraleggeri in una Regione verso una destinazione con traffico
“emergenziale” come potrebbe essere controllato? E da quale
soggetto autorizzato? I voli a vista non strumentali dai campi di
volo potranno essere sottoposti da un sistema “ispettivo”
preordinato? Quali potrebbero le sanzioni per gli eventuali
trasgressori?
Una
serie di interrogativi che potranno trovare una risposta dai
riscontri quotidiani di eventuale attività di Aviazione Generale.
“ENAC:
operatività aeroporti aviazione generale e aree di atterraggio a
seguito emergenza Covid-19 - Consentiti i movimenti per comprovate
esigenze lavorative, necessità, salute e per il ritorno al proprio
domicilio
A
integrazione delle precedenti misure con le quali, a seguito
dell’emergenza Covid-19, è stata limitata l'operatività del
sistema aeroportuale italiano, l’ENAC ha emanato ulteriori
disposizioni per gli aeroporti di aviazione generale e per le
aviosuperfici, le elisuperfici e le idrosuperfici.
Negli
aeroporti di aviazione generale e nelle aviosuperfici, elisuperfici e
idrosuperfici (escluse le aviosuperfici e le elisuperfici
occasionali), sono consentiti i voli motivati da comprovate esigenze
lavorative, da situazioni di necessità o effettuati per motivi di
salute, nonché i voli finalizzati al rientro presso il proprio
domicilio, abitazione o residenza, secondo quanto previsto dal
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020.
Per
effettuare questi voli il pilota, due ore prima del decollo, deve
trasmettere all'autorità di pubblica sicurezza competente
territorialmente per l'aeroporto o per l'area di atterraggio di
destinazione, le comunicazioni previste (art. 9 del decreto
ministeriale del 1° febbraio 2006).
Oltre
a tali comunicazioni, il pilota deve trasmettere all'autorità di
pubblica sicurezza competente territorialmente anche
l’autodichiarazione prevista dal Ministero dell’Interno.
Queste
disposizioni non si applicano alle Regioni le cui attività di volo,
a seguito dell'emergenza Covid-19, sono state limitate con apposita
normativa”..
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