Ma
le servitù aeronautiche (Legge n. 58/1963) erano state imposte? Nel
corso del Workshop tenutosi a Roma il 4 maggio 2015 dal titolo
Regolamento (UE) n.139/2014 organizzato da ENAC, Sapienza –
Università di Roma e altri, in un Pdf (disponibile download dal Web)
la materia “Piani di Rischio e vincoli aeroportuali”, la Prof.
Ing. Paola di Mascio ha illustrato tali argomenti in un testo di 25
pagine. Alla pagina n.4 è inquadrata la questione “Legge n.58 del
4 febbraio del 1963” che sintetizza in breve l'ampia riforma
avvenuta in quel periodo:
“vieta
la costruzione e ordina l'abbattimento di tutti gli ostacoli che
possono essere dannosi al volo nelle aree immediatamente contermini
agli aeroporti civili, militari e ai campi di volo. La revisione
della navigazione, di fatto abroga la Legge 58/63 che imponeva
servitù e limitazioni ai territori limitrofi agli aeroporti,
prospettando nuovi vincoli di natura completamente diversa; vale a
dire non più legati alla configurazione del sedime aeroportuale ma
che tengono conto della tipologia e delle caratteristiche delle
operazioni di volo che hanno luogo sull'aeroporto considerato”.
Con
il “D.L. n. 96/2005 la revisione della parte aeronautica del Codice
della Navigazione , a norma dell'articolo 2 della legge 9 novembre
del 2004, n. 265”, in sostanza l'Art. 707 ha configurato l'adozione
di una normativa che il Comune di Parma ha deliberato nel 2011.
Il
primo progetto di pista in asfalto a Parma sarebbe stato di 30 metri
di larghezza e 900 di lunghezza.
Nello
stesso periodo, intorno ai primi anni sessanta dello scorso
secolo l'intenzione di massimo allungamento sarebbe risultato di una
pista asfaltata di 2400 metri.
Un
obiettivo ancora da raggiungere, dopo 60anni.
Nel
frattempo, nel corso degli anni nel 1980 sarebbe stata asfaltata per
una lunghezza di 800 metri .
Nel
1983 sarebbe stata creata la SO.GE.A.P S.P.A , in
sostituzione del precedente Consorzio.
Dopo
altri tre anni, nel 1986, la stessa pista sarebbe diventata di 1200
metri.
Nel
Novembre dello stesso anno sarebbe decollato il primo collegamento
con Roma.
Dopo
l'ampliamento verso Nord del sedime aeroportuale la pista sarebbe
allungata a 1700 metri per 30 metri di larghezza. Nel 1989 sarebbe
stato installato il sentiero luminoso di avvicinamento, e
atterraggio.
Nel
1992 l'impianto di avvicinamento strumentale ILS: Instrument Landing
System.
Nel
2001 la pista sarebbe stata ulteriormente allungata a 1900
metri per 45mt.
Nel
2002 la pista avrebbe raggiunto la lunghezza di 2100 metri.
Ma
nel XXI secolo e prima della modifica del Codice della Navigazione,
perciò del varo del Piano di Rischio (Art. 707 del CdN) era stata
applicata le Legge n. 58 del 1963?
E'
un primo interrogativo deve essere posto.
L'adozione
delle cosiddette “servitù aeronautiche”, al fine di garantire la
sicurezza della navigazione aerea sono state, via via, adottate e
ampliate nel rispetto delle differenti “configurazioni” della
lunghezza pista?
Oppure,
perlomeno, le autorizzazioni alla progressiva configurazione della
pista da parte di Civilavia-ENAC avevano verificato i “margini”
del Piano Ostacoli ICAO?
Le
stesse “servitù aeronautiche” erano state certificate da ENAC?
Gli
interrogativi correlati agli ultimi anni di attività aerea in un
sedime aeroportuale di 60 ettari del 1980 con pavimentazione
flessibile-erbosa, alle Carte Ostacoli, all'imposizione delle servitù
aeronautiche, alla collocazione dello scalo parmigiano tra quelli del
Piano Nazionale Aeroporti-PNA del 2010, non sembrerebbero, al
momento, aver risposte.
Nel
2020 l'aeroporto Giuseppe Verdi di Parma ha un sedime di 93 ettari,
la pista 02/20 (in realtà l’orientamento è di 016°/196°), ed
una pista di 2124 x 45 metri.
Ma
ancora una volta le discrepanze affiorano evidenti.
Nella
Relazione Aeroporto”Giuseppe Verdi” di Parma-Relazione Piani di
Rischio di 24 pagine, revisione settembre 2011 le caratteristiche
fisiche della pista di volo 02/20 la strip area della stessa è
contrassegnata dalla seguente frase; : “si stende per 60 metri
oltre la testata pista ed ha una larghezza di 300 metri”pista. Le
distanze di RESA per entrambe le testate non sembrerebbero essere
state identificate.
Con
le Clearway rispettivamente, RWY 02/20 60x150 e Clearway 20/02
84x150.
Nella
Relazione di 51 pagine dell'Aggiornamento Piano di Rischio
Aeroportuale Aeroporto “Giuseppe Verdi” di Parma (PR) emissione
Ottobre 2018 si legge che “le principali caratteristiche fisiche di
Parma, come da carta A.I.P. (Aeronautical Information Publication)
dell’ENAV:
“In
corrispondenza delle due testate sono presenti i seguenti elementi
infrastrutturali:
strip
della RWY 02: (2244m x 300 m); si stende per 60 mt oltre la testata
pista 20 ed ha una larghezza di 300 mt; per RWY 02 nei primi 280 m la
larghezza della strip è ridotta a 220 m;
strip
della RWY 20: (2244m x 300 m); si stende per 60 mt oltre la testata
pista 02 ed ha una larghezza di
300
mt;
clearway
della RWY 02: si estende a partire dal fine pista 02 (direzione A1)
per una lunghezza di 60 mt ed una larghezza di 150 mt. L’altitudine
di riferimento della CWY è pari a 44,59 come riportato sulla Carta
Ostacoli TIPO B ICAO dell’ENAV;
clearway
della RWY 20: si estende a partire dal fine pista 20 (direzione
Parma) per una lunghezza di 84 mt ed una larghezza di 150 mt.
L’altitudine di riferimento della CWY è pari a 49,05 come
riportato sulla Carta Ostacoli TIPO B ICAO dell’ENAV;
RESA
RWY 02: 138m x 150m;
RESA
RWY 20: 90m x 150m.
Dall'AIP
Italia ENAV in vigore, tuttavia, a fronte delle due Relazioni del
Piano di Rischio redatte per conto del Comune di Parma, del 2011 e
quella 2018, la larghezza della Runway Strip Area è di 280 per tutto
la lunghezza della pista, trascurando gli spazi nominali descritti di
decollo ed atterraggio, 2244x280 metri.
Quali
dunque sarebbero le “ricadute” sulla certificazione della pista
e/o dello scalo, sulle correlazioni con il Piano Ostacoli e, infine,
sul Piano di Rischio, con le sole Zone A, B e C in vigore e su quello
integrato con la Zona D?
In
questo lunga descrizione del contesto storico relative alle
caratteristiche fisiologiche della pista, la cui dettagliata
configurazione dovrà risultare corrispondente alle norme del
Regolamento (UE) 14/2014, diventa inevitabile una rinnovata stesura
- tra un masterplan attuale, quello con un ipotetico allungamento
della pista, all'integrazione del Piano di Rischio, il progetto del
“The Mall” - della Relazione del Piano di Rischio da inoltrare ad
ENAC.
Una
“Relazione” che non potrà prescindere
dall'indicazione/elencazione delle “servitù aeronautiche e dai
vincoli” adottati dal Comune di Parma nel rispetto della Legge n.
58 del 1963 e da quelle successive alla sua abrogazione con il “D.L.
n. 96/2005 la revisione della parte aeronautica del Codice della
Navigazione , a norma dell'articolo 2 della legge 9 novembre del
2004, n. 265”.
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