In attesa degli esiti di altre due procedure d’infrazione aperte: sul NO, NO2 e NOx e PM 2,5. Italia come un malato cronico? Il livello di inquinamento atmosferico, perciò da quello antropico a quello aeroportuale alle cui fonti sono riconducibili inadempienze di vario genere, ai comportamenti umani, alla mancanza e non applicazione di leggi e tanto alro, con sforamenti dei livelli ritenuti “intollerabili” dall'essere umano e dell'intero sistema vivente sul Pianeta “Gaia” è stato sottoposto all'analisi e valutazione della Corte di Giustizia Europea.
Con un documento di 18 pagine la Corte di Giustizia Europea, in data 10 Novembre 2020 ha divulgato al SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) per «Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 2008/50/CE – Qualità dell’aria ambiente – Articolo 13, paragrafo 1, e allegato XI – Superamento sistematico e continuato dei valori limite applicabili alle microparticelle (PM10) in determinate zone e agglomerati italiani – Articolo 23, paragrafo 1 –vAllegato XV – Periodo di superamento “il più breve possibile” – Misure appropriate» “Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:
1)
La Repubblica italiana, avendo superato, in maniera sistematica e
continuata, i valori limite applicabili alle concentrazioni di
particelle PM10,
superamento che è tuttora in corso,
–
quanto al valore limite giornaliero,
– a partire dal 2008 e fino
all’anno 2017 incluso, nelle seguenti zone:
IT1212 (valle del Sacco); IT1507 (ex zona IT1501, zona di risanamento – Napoli e Caserta); IT0892 (Emilia Romagna, Pianura ovest);
IT0893 (Emilia Romagna, Pianura Est);
IT0306 (agglomerato di Milano); IT0307 (agglomerato di Bergamo);
IT0308 (agglomerato di Brescia); IT0309 (Lombardia, pianura ad elevata urbanizzazione A); IT0310 (Lombardia, pianura ad elevata urbanizzazione B);
IT0312
(Lombardia, fondovalle D);
IT0119 (Piemonte, pianura); IT0120
(Piemonte, collina);
– a partire dal 2008 e fino al 2016
incluso, nella zona IT1215 (agglomerato di Roma);
– a partire
dal 2009 e fino al 2017 incluso, nelle seguenti zone: IT0508 e IT0509
(ex zona IT0501, agglomerato di VeneziaTreviso);
IT0510 (ex zona IT0502, agglomerato di Padova);
IT0511 (ex zona IT0503, agglomerato di Vicenza), IT0512 (ex zona IT0504, agglomerato di Verona);
IT0513
e IT0514 (ex zona IT0505; zona A1 - provincia del Veneto);
– dal
2008 al 2013, e poi nuovamente dal 2015 al 2017, nella zona IT0907
(zona di Prato-Pistoia);
– dal 2008 al 2012, e poi nuovamente
dal 2014 al 2017, nelle zone IT0909 (zona Valdarno Pisano e Piana
Lucchese) e IT0118 (agglomerato di Torino);
– dal 2008 al 2009,
e dal 2011 al 2017, nelle zone IT1008 (zona della Conca Ternana) e
IT1508 (ex zona IT1504, zona costiera collinare di Benevento);
–
nel 2008, e dal 2011 al 2017, nella zona IT1613 (Puglia – area
industriale), nonché dal 2008 al 2012 e negli anni 2014 e 2016 nella
zona IT1911 (agglomerato di Palermo); nonché
– quanto al valore
limite annuale nelle zone: IT1212 (valle del Sacco) dal 2008 fino al
2016 incluso; IT0508 e IT0509 (ex zona IT0501, agglomerato di
Venezia-Treviso) negli anni 2009 e 2011, e nel 2015;
IT0511 (ex zona IT0503, agglomerato di Vicenza), negli anni 2011 e 2012, e nel 2015;
IT0306 (agglomerato di Milano), dal 2008 al 2013 e nel corso del 2015, IT0308 (agglomerato di Brescia), IT0309 (Lombardia, pianura ad elevata urbanizzazione A) e IT0310 (Lombardia, pianura ad elevata urbanizzazione B) dal 2008 al 2013, e negli anni 2015 e 2017;
IT0118
(agglomerato di Torino) dal 2008 fino al 2012, e negli anni 2015 e
2017, è venuta meno all’obbligo sancito dal combinato disposto
dell’articolo 13 e dell’allegato XI della direttiva 2008/50/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa
alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in
Europa e non avendo adottato, a partire dall’11 giugno 2010, misure
appropriate per garantire il rispetto dei valori limite fissati per
le concentrazioni di particelle PM10 in tutte tali zone, è venuta
meno agli obblighi imposti dall’articolo 23, paragrafo 1, della
direttiva 2008/50, letto da solo e in combinato disposto con
l’allegato XV, parte A, di tale direttiva, e, in particolare,
all’obbligo previsto all’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma,
di detta direttiva, di far sì che i piani per la qualità dell’aria
prevedano misure appropriate affinché il periodo di superamento dei
valori limite sia il più breve possibile.”
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