I
Comitati aeroportuali sembra ignorino conformità, efficacia ed
efficienza! Da oltre 20anni sugli aeroporti del Piano Nazionale
Aeroporti-PNA (speriamo almeno su quelli) dovrebbero essere state
insediate le cosiddette stazioni/centraline delle reti di
monitoraggio.
L'autorità
dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
(ISPRA) e le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente
(ARPA), dovrebbero aver verificato la piena conformità dei sistemi
di monitoraggio realizzati e la loro operabilità ed efficienza.
Le
“Linee guida per la progettazione e la gestione delle reti
monitoraggio acustico aeroportuale”, nelle 94 pagine del documento
ISPRA hanno da tempo inquadrato le modalità:
“Il
D.M. 20/05/1999 individua due obiettivi fondamentali delle azioni di
monitoraggio del rumore
aeroportuale:
(a)
la verifica delle fasce di pertinenza;
(b)
l’individuazione di violazioni alle procedure antirumore.
Il
monitoraggio di cui alla lettera (a) ha come scopo la determinazione,
in uno o più punti rappresentativi di una data zona, del valore di
diversi descrittori acustici del rumore aeroportuale. La
determinazione comprende i livelli sonori causati dal singolo evento,
quelli relativi ai periodi di una giornata oppure quelli che, con le
opportune elaborazioni, permettono di ricavare i valori di specifici
descrittori per periodi di riferimento più estesi per verificare la
corretta localizzazione spaziale delle curve di isolivello del
relativo descrittore acustico (attualmente l’indice LVA,
determinato su base annua).
“Componenti del sistema
di monitoraggio
Ai
sensi del D.M. 20/05/1999 si devono distinguere tre componenti del
sistema di monitoraggio:
(a)
Le stazioni di rilevamento dei livelli sonori;
(b)
Le stazioni meteo per la determinazione dei parametri di interesse
(temperatura, pressione, umidità, velocità del vento);
Il
centro elaborazione dati.
Le
caratteristiche specifiche di ciascun componente sono stabilite dalla
legislazione attualmente in vigore. Nel seguito saranno illustrati i
requisiti generali delle stazioni di misura e del centro di
elaborazione dati. Le stazioni di rilevamento dei livelli sonori si
possono distinguere in tre categorie, in funzione degli scopi
specifici:
A:
Stazioni di monitoraggio ambientale, sono stazioni dove è incerto il
contributo relativdelle diverse sorgenti e per le quali non è
necessario attribuire a ogni evento rumoroso la specifica causa.
M:
Stazioni di monitoraggio del rumore aeroportuale, dove è necessario
distinguere gli eventi di origine aeronautica da quelli dovuti ad
altre sorgenti; deve, quindi, essere determinato in modo preciso e
accurato il contributo del rumore di origine aeronautica ai fini
della valutazione dell’indice LVA e/o dell’estensione delle zone
A, B, C.
V:
Stazioni per la determinazione delle violazioni delle procedure
antirumore, dove è necessario rilevare, in modo preciso e accurato,
i diversi parametri che caratterizzano il singolo evento rumoroso e
attribuirlo correttamente, in maniera univoca, all’aeromobile
responsabile”.
Quante
sono le reti di monitoraggio conformi allo standard sopra citato?
Quante centraline e di quale tipologia sono state installate? Le
stazioni/centraline sono posizionate in modo corretto e che rilevi in
maniera efficace i sorvoli aerei? Quante violazioni sono state
rilevate se, spesso, le stazioni di tipo V (violazione) non sono
state insediate?
Se
la verifica dell’efficienza della gestione, in ottemperanza del
D.P.R. 11/12/1997, spetta all'ARPA Regionale che deve svolgere
un’attività periodica di controllo della rete di monitoraggio per
verificare l’effettiva continuità e significatività dei
rilevamenti, anche la stessa validazione dei dati,
dei
risultati ottenuti mediante il sistema di monitoraggio, che convalida
i dati ottenuti dalle singole stazioni e conferma il calcolo
dell’indice di valutazione aeroportuale LVA.
In
merito al primo punto, ARPA provvede a effettuare periodicamente
delle campagne di misura in affiancamento alle centraline della rete
di monitoraggio. Questa procedura permette di accertare che la
centralina sia posizionata in modo corretto e che rilevi in maniera
efficace i sorvoli aerei.
ARPA
deve anche, come previsto dal D.P.R. 496/97, inviare un rapporto al
Ministero dell’Ambiente con cadenza semestrale sulla propria
attività di controllo dei sistemi di monitoraggio degli aeroporti di
propria competenza e sulle sanzioni applicate alle violazioni delle
procedure antirumore (stabilite dalla Commissione Aeroportuale).
La
stessa ARPA, infine, deve informare il pubblico. “I dati ambientali
ottenuti attraverso il sistema di monitoraggio devono essere resi
accessibili al pubblico”. Il compito di divulgare i dati inerenti
al sistema di monitoraggio compete, come previsto dal D.Lgs.
195/2005, all’autorità pubblica, cioè al Gestore della rete
stessa, alle Agenzie Regionali e al Ministero dell’Ambiente.
In
conclusione l'interrogativo da porre a sintesi di questa breve
analisi è:
quante
centraline di tipo V sono state installate negli aeroporti italiani?
quali
e quante conformità di “rete di monitoraggio” sono state
certificate da ISPRA e/o ARPA?