Nell’elenco degli Aeroporti italiani certificati disponibile sul sito web di ENAC la società FORLI’ F.A. S.r.l. dispone della Certificazione IT.ADR.0037 - EMILIA ROMAGNA, ma, aggiornata in data 26 giugno 2026, non risulta disporre del “certificato rilasciato ai sensi del Reg. (UE) 139/2014”.
In data 3 luglio, tuttavia, il comunicato stampa di F.A.
S.r.l ed i media hanno riportato il seguente testo:
“Certificazione EASA 139 per l'aeroporto
"Ridolfi". È il riconoscimento più importante previsto dalla
normativa dell'Unione Europea
Certificazione EASA 139 per l'aeroporto
F.A. S.r.l. comunica che l’aeroporto di Forlì “Luigi
Ridolfi” ha ricevuto oggi la Certificazione Europea EASA 139. Il raggiungimento
di questo traguardo pone lo scalo nelle condizioni di poter implementare il
livello della qualità operativa e porre le basi, quale diretta conseguenza, per
il suo futuro sviluppo.
La consegna ufficiale della Certificazione è prevista per
venerdì 3 luglio alla presenza dei vertici ENAC, della società di gestione e
delle istituzioni locali.
L’EASA 139 è il più importante riconoscimento previsto
dalla normativa dell’Unione Europea finalizzato alla gestione delle
infrastrutture aeroportuali. Attesta, infatti la piena conformità dello scalo
ai più elevati standard europei in materia di operatività, organizzazione,
logistica, procedure. Più nello specifico, per l’ottenimento del risultato di
cui sopra, F.A. S.r.l. ha predisposto tutta la documentazione necessaria
all’attività quotidiana dello scalo”.
In questo contesto amministrativo ed operativo è significativo
descrivere la “Certificazione/conversione ai sensi del Regolamento (UE) n.
139/2014, nell’ambito della Certificazione ai sensi del Regolamento ENAC per la
Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti (RCEA)”.
L’importanza di tale certificazione/conversione ai sensi del
Regolamento (UE) n. 139/2014, è correlata al Regolamento (CE) n. 216/2008,
comunemente denominato “Regolamento Basico”, recante regole comuni nel settore
dell’aviazione civile e che ha istituito l’EASA (le cui competenze sono state
successivamente ampliate ai domini degli aeroporti e dell’ATM/ANS – Air Traffic
Management/Air Navigation Services – con il Regolamento (CE) n. 1108/2009),
prevede che gli Stati Membri dell’UE siano obbligati ad adottare regole comuni
nel settore dell’aviazione civile aventi come scopo il raggiungimento di
elevati livelli di sicurezza e compatibilità ambientale nonché il libero
scambio di merci, prodotti e servizi.
Ecco quindi l’importanza di qualificare la recente
acquisizione del “Certificato EASA 139/2014 nell’applicazione del Regolamento
Basico, come emendato dal Reg. (CE) n. 1108/2009, si riferisce alla:
- - progettazione, manutenzione e gestione degli
aeroporti, nonché al personale e alle organizzazioni che vi partecipano e,
fatta salva la legislazione comunitaria e nazionale in materia di ambiente e di
pianificazione dell’uso del suolo, alla protezione delle aree limitrofe agli
aeroporti (art. 1 comma 1c);
- - progettazione, produzione e manutenzione degli
equipaggiamenti aeroportuali, nonché al personale e alle organizzazioni che vi
partecipano (art. 1 comma 1d).
La relazione tra l’acquisizione della Certificazione EASA 139/2014 ha validità solo qualora fosse stata ottenuta/ottemperata la Certificazione ai sensi del Regolamento ENAC per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti (RCEA), è così descritta da ENAC:
“Con l’adozione del Regolamento per la Costruzione e
l’Esercizio degli Aeroporti (RCEA), l’ENAC ha introdotto nel quadro
regolamentare nazionale i contenuti tecnici degli Annessi ICAO, in particolare
dell’Annesso 14, volume I, “Aerodromes”, che definisce le caratteristiche
tecniche per le infrastrutture, gli impianti e le operazioni aeroportuali.
Il Regolamento ENAC ha dato quindi efficacia giuridica in
ambito nazionale ai contenuti tecnici dell’Annesso 14, prescrivendo specifici
“requisiti regolamentari” e prescindendo in questo modo dalla distinzione tra
“standard” e “pratiche raccomandate” operata in ambito di Annessi ICAO.
In ottemperanza a quanto previsto dall’Emendamento n. 4
all’Annesso 14 ICAO, anche il Regolamento ENAC ha introdotto:
- l’obbligo della certificazione per quegli aeroporti, ove
viene svolta attività di trasporto pubblico con velivoli aventi una
configurazione dei posti di 10 o più passeggeri, oppure una Massa Massima al
Decollo superiore a 5.700 Kg;
- l’implementazione del Safety Management System (SMS)
negli aeroporti certificati.
Il Certificato dell’aeroporto, rilasciato dopo specifica
attività da parte dei team di certificazione nominati dall’Ente, attesta la
conformità ai requisiti del Regolamento ENAC relativamente:
- - alle caratteristiche fisiche dell’aeroporto,
alle infrastrutture, agli impianti, ai sistemi ed alle aree ad esso limitrofe
(certificazione delle infrastrutture);
- - all’organizzazione aziendale ed operativa del
gestore, alle sue dotazioni tecnologiche, ai mezzi, al personale, alle
procedure di gestione e di tutti gli altri elementi atti a garantire
l’operatività dell’aeroporto in condizioni di sicurezza, nonché del Manuale di
Aeroporto (certificazione del gestore).
In sintesi, gli ambiti di valutazione per la
certificazione aeroportuale riguardano:
- le infrastrutture ed i sistemi;
- - l’organizzazione del gestore;
- - il manuale di aeroporto;
- - il Safety Management System.
La certificazione nazionale di un aeroporto è
assoggettata a rinnovo triennale.
Tale rinnovo avviene sulla base della favorevole
valutazione dei risultati dell’attività di sorveglianza sviluppata dall’ENAC
nel corso del triennio di validità del certificato.
Per gli aeroporti non soggetti a certificazione secondo
le modalità sopra indicate, la sicurezza delle operazioni aeroportuali è
assicurata dal rispetto dell’insieme dei requisiti regolamentari, relativi sia
alle infrastrutture che alle operazioni, dettati dal Regolamento ENAC”.
In sintesi l’adozione e i livelli di ottemperanza al Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti (RCEA) di ENAC, pone analisi, report e studi safety e risk assessment preliminari per il conferimento della certificazioni dell'infrastruttura "aerodrome" e del contesto delle edificazioni esterne.
Le documentazioni riguardanti l'ex art 58/1963, del Piano di Rischio Aeroportuale-PRA (Art.707 e 715 CODICE DELLA NAVIGAZIONE), del Piano Limitazione Ostacoli-PlO,delle Mappe di Vincolo, del censimento del carico antropico e indice di affollamento delle zone urbane-industriali e commerciali, in rapporto anche al Piano di Emergenza Esterno-PEE, hanno una importanza fondamentale per la coesistenza e convivenza tra infrastruttura aeroportuale, habitat, territorio e comunità dei cittadini residenti.