La notizia è stata riferita dal comunicato stampa del 1 ottobre:
“Si è tenuta oggi, presso la sede ANSV, una riunione sulle
problematiche relative alla sicurezza del volo nel comparto del volo da diporto
o sportivo (VDS).
All’incontro, presieduto dal Presidente ANSV, hanno
partecipato, oltre al Dirigente della direzione inchieste e prevenzione
proattiva e agli investigatori dell’Agenzia, il Presidente ed il Direttore
generale dell’Aero Club d’Italia, il Dirigente della direzione “Aeroporti,
sistemi aeroportuali, demanio aeronautico civile e sicurezza dell’aviazione
civile” del Ministero delle infrastrutture e trasporti, funzionari della
Direzione Safety di ENAC.
Nel corso della riunione sono state messe a fattor comune le
criticità del VDS emerse dalle inchieste di sicurezza e dalle attività di
studio dell’ANSV, con l’obiettivo di individuare possibili correttivi tesi a
migliorare la Sicurezza del Volo nello specifico settore”.
Lo status incidentale di tale tipologia di volo, è spesso
sulla cronaca dei media, con una frequenza, che statisticamente non sembrerebbe
ancora precisata, ma crescente. Spesso, ma non sempre investigata e/o sottoposta
a indagine di qualche procura. Dove le dinamiche incidentali, il ruolo del
fattore umano nella gestione dei velivoli e/o nella condotta del volo potrebbe
verificare ed evidenziare alcune criticità.
In tale contesto la stessa Agenzia nazionale per la
sicurezza del volo divulgando nel proprio sito web istituzionale (www.ansv.it),
il “Rapporto informativo sull’attività svolta e sulla sicurezza dell’aviazione
civile in Italia – anno 2024”, aveva dedicato un capitolo sull’analisi, sullo
status operativo e incidentale su “Il volo da diporto o sportivo (VDS).
Nello specifico, è riportato il seguente testo:
“Il volo da diporto o sportivo (VDS) consiste nell’attività
di volo svolta con apparecchi VDS per scopi ricreativi, diportistici o
sportivi, senza fini di lucro. Sono apparecchi per il volo da diporto o
sportivo quelli aventi le caratteristiche tecniche contemplate dall’allegato
alla legge 25 marzo 1985 n. 1068.
Il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010 n.
133 contenente il “Nuovo regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985,
n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo” distingue, in
particolare, tra: apparecchi VDS (quelli equipaggiati con motore); apparecchi
avanzati (gli apparecchi VDS che abbiano alcune specificità tecniche indicate espressamente
dall’art. 8 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 133/2010); apparecchi
per il volo libero (deltaplani, parapendio, ovvero ogni altro mezzo privo di
motore con decollo a piedi).
Rimanendo ancora invariata la configurazione normativa a
riguardo, si ritiene opportuno ribadire che, come noto, un aeromobile, in virtù
della normativa internazionale, UE e nazionale deve essere in possesso, per
accedere alla navigazione aerea, di un documento che ne attesti la
aeronavigabilità (certificato di aeronavigabilità) o di un documento che ne
attesti la idoneità ad effettuare, in sicurezza, un volo elementare (permesso
di volo). Gli apparecchi VDS identificati in Italia, tuttavia, non hanno né un
certificato di aeronavigabilità né un permesso di volo, in quanto ai sensi
delle vigenti normative, nessun organismo ne attesta la aeronavigabilità o la
capacità di effettuare, in sicurezza, un volo elementare. Tale situazione
stride decisamente con la necessità di assicurare la pubblica incolumità sia di
chi voli su questi mezzi (ivi compresi eventuali passeggeri spesso impropriamente
convinti di volare su un aeromobile “certificato”, in grado di assicurare gli
standard propri del mondo dell’aviazione civile), sia dei terzi sorvolati in
superficie.
Tale anomalia normativa è stata rilevata anche dalle
autorità investigative straniere omologhe dell’ANSV durante le inchieste 8
L’allegato attualmente in vigore è quello approvato con il DM (Infrastrutture e
mobilità sostenibili) 10 dicembre 2021 n. 503, il quale ha sostanzialmente
elevato i limiti della MTOM (Maximum Take Off Mass, massa massima al decollo) degli
apparecchi VDS da 450 a 600 kg. Il DM in questione è disponibile al seguente
link:
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2021-12/decreto%20503%20del%2010.12.21.pdf53
di sicurezza condotte a seguito di incidenti/inconvenienti gravi occorsi, nei
rispettivi Stati, ad apparecchi VDS con marche di identificazione italiane.
Sul punto si ribadisce che il fenomeno della presenza
all’estero di apparecchi VDS identificati in Italia parrebbe diffuso, anche
perché nella vigente normativa (dPR n. 133/2010) non sembrerebbero essere
esplicitate limitazioni territoriali all’impiego dei mezzi in questione.
Varie criticità sono state segnalate anche dalle Autorità
investigative estere (CIAIAC9 spagnola; DSB10 olandese; GPIAAF11 portoghese) e
già evidenziate nei precedenti Rapporti informativi relativi agli anni 2021 e
2023.
Nel 2024 l’ANSV ha pubblicato la relazione relativa
all’incidente occorso il primo settembre 2022 al velivolo I-A189. Nell’ambito
di tale documento sono state pubblicate due nuove raccomandazioni, indirizzate
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
− ANSV-14/644-22/1/A/24, in merito all’evidenza di una
immatricolazione dello stesso velivolo (marche I-PILL), presso l’ENAC;
− ANSV-15/644-22/2/A/24, in cui viene fatta emergere la
lacuna normativa circa l’assenza, nel DPR 133/2010, sia della previsione di
sanzioni che dell’individuazione dell’Ente/Autorità preposta all’erogazione.
Nell’ambito della relazione in parola è stata inoltre
reiterata la raccomandazione ANSV-7/853-
18/1/A/22 indirizzata al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, emessa in occasione dell’inchiesta relativa all’incidente dello
Yo-yo serie III, marche di identificazione I-C881 del 13.07.2018. In
riferimento a tale raccomandazione ANSV 7/853/18/1/A/22, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti rappresentava che nell’ambito della legislatura
in corso è stato presentato un Disegno di Legge (DDL S448) a firma dell’On.
Matteo Gelmetti in materia di “Disciplina del volo da diporto e sportivo”, di cui si
attendono gli effetti.
Fra i compiti che il decreto legislativo n. 66/1999 ha
assegnato all’ANSV c’è anche quello di monitorare gli incidenti occorsi agli
apparecchi per il volo da diporto o sportivo (VDS), ovvero a quei mezzi
individuati dalla citata legge n. 106/1985 (deltaplani, ultraleggeri,
parapendio, ecc.), inoltre il decreto legislativo 15 marzo 2006 n. 151 ha
esentato gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo dall’applicazione del
libro I, parte II, del codice della navigazione, ovvero ha continuato a sottrarli
alla normativa codicistica in materia di inchieste di sicurezza sugli incidenti
e sugli inconvenienti aeronautici.
Novità significative in materia sono state però introdotte
dal Regolamento UE n. 996/2010, come da ultimo modificato dal Regolamento UE
2018/1139. L’elenco delle tipologie di aeromobili ai quali il regolamento
2018/1139 non si applica è riportato nell’allegato I al medesimo regolamento e
in questo elenco ci sono anche quegli aeromobili con una MTOM12 non superiore
ai 450 kg, valore, quest’ultimo, entro il quale ricade, tuttora, la stragrande
maggioranza degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo di cui alla
citata legge n. 106/1985. Conseguentemente, nel caso di incidenti/inconvenienti
gravi occorsi agli apparecchi che abbiano una MTOM non superiore ai 450 kg, non
sussiste, per l’ANSV, l’obbligo di condurre una inchiesta di sicurezza, ma,
alla luce di quanto contemplato dall’art. 5, paragrafo 4, del regolamento UE n.
996/2010, soltanto una facoltà, esercitabile in relazione agli insegnamenti che
si preveda possano essere tratti per il miglioramento della sicurezza aerea.
Relativamente ai dati statistici, si evidenzia nuovamente
che è estremamente difficile, per molteplici ragioni, avere il quadro più
completo possibile del numero degli eventi (incidenti e inconvenienti gravi)
occorsi nel settore in questione e del tutto impossibile avere un dato sulle
ore di volo effettuate al fine di produrre un dato statistico in grado di
correlare gli eventi di cui sopra con il volato.
La difficoltà di una raccolta capillare dei dati è dovuta
anche al fatto che tale attività13 si svolge principalmente fuori dagli
aeroporti, in aree, ritenute “idonee” per le operazioni di decollo e di atterraggio,
difficilmente assoggettabili ad una vigilanza di tipo istituzionale.
Per quanto concerne i dati in materia, si ribadisce che
quelli presenti nella banca dati ANSV si basano, prevalentemente, sulle
segnalazioni pervenute dalle Forze dell’ordine (in particolare dall’Arma dei
Carabinieri), dai Vigili del fuoco e dai fornitori dei servizi ATS ed in misura
minore da scuole di volo dotate anche di un proprio responsabile Safety e nelle
realtà più strutturate dotate di un proprio SMS (Safety Management System).
Tra le iniziative che l’ANSV ha assunto, già a suo tempo,
per sensibilizzare gli operatori del comparto VDS in ordine all’obbligo di
comunicare alla stessa ANSV l’accadimento di incidenti e di inconvenienti
gravi, così come previsto per legge, sono state le seguenti:
• inserimento, nel sito web istituzionale (www.ansv.it), di
un riquadro bordato di rosso, che rimanda alla seguente precisazione: «Si ricorda che alla
luce della vigente normativa (regolamento UE n. 996/2010 e decreto legislativo
n.18/2013) la comunicazione all’ANSV dell’accadimento di un
incidente/inconveniente grave occorso ad un aeromobile civile deve avvenire
immediatamente, ossia entro 60 minuti dalla conoscenza dell’evento. Per le
modalità di comunicazione e per maggiori informazioni si rimanda alla voce
“Notifica incidenti/inconvenienti gravi” presente in questo sito web. L’omessa
comunicazione è sanzionata a norma di legge. Quanto appena ricordato si applica
anche nel caso di incidenti/inconvenienti gravi occorsi ad apparecchi per il
volo da diporto o sportivo (VDS) e ad aeromobili a pilotaggio remoto.»;
• una videoconferenza di promozione della sicurezza del volo
nel comparto VDS tenutasi il 29 dicembre 2023: nell’ambito di tale evento è stato discusso,
tra gli altri argomenti, anche l’obbligo di segnalazione di incidenti e
inconvenienti gravi.
Inoltre, come anticipato al paragrafo 4 della parte prima,
nell’ambito del comparto VDS, il 21 giungo 2024 è stata organizzata dall’ANSV, in coordinamento
con AeCI, una conferenza di safety promotion dedicata ai costruttori di
aeromobili ultraleggeri. La finalità dell’incontro è stata quella di
sensibilizzare le ditte ad una sempre maggiore attenzione ed impegno, onde
favorire maggiori livelli di sicurezza. È stato inoltre illustrato come, nelle
inchieste di sicurezza condotte da autorità estere, e nelle quali i produttori
possono collaborare con l’ANSV come consulenti tecnici, si possano mitigare
alcune criticità evidenziabili durante le attività investigative.”