Anche dopo la news “Incidenti aerei e commissioni d’inchiesta in Italia: verso una profonda ri-analisi dell'arco 1942-1999” ( https://aerohabitat.blogspot.com/2026/06/incidenti-aerei-e-commissioni.html ) del 22 giugno, ma soprattutto dopo la dichiarazione di Daria Bonfietti, Presidente dell’Associazione dei Familiari delle vittime dell’incidente di Ustica, contro la richiesta della Procura di archiviazione, identificata come “una sconfitta per la magistratura, per la giustizia, per la verità e per la storia stessa del nostro Paese”, le evidenze sono inequivocabili.
Se i media riportano come “Ricomporre quanto avvenne sul mar
Tirreno in quel tragico 27 giugno 1980 rimane un dovere irrinunciabile”- dichiarazione del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione
del 46° anniversario della strage Ustica, anche i familiari dei piloti e delle
vittime di Montagna Longa-Palermo del 1972, anche i genitori di Pierluigi Lampronti,
pilota dell’ATR 42 schiantatosi a Conca di Trezzo del 1987, pur in un contesto
operativo differenziato, pretendono e/o pretendevano la riapertura, il riesame di quei incidenti.
Talora, una revisione dell’inchiesta tecnica, separata da quella
giudiziaria. Con lo scopo di accertare
le cause, le dinamiche che hanno determinato l’evento incidentale, il contesto
operativo. E forse nell’intento di non attribuire direttamente e/o esclusivamente colpe
e le responsabilità.
Differenziando i risultati della “commissione tecnica”, della
investigazione approntata alla ricostruzione dell’evento incidentale, da quella
avviata dall’Autorità Giudiziaria al fine di accertare la sussistenza di
eventuali reati e le responsabilità connesse con l’incidente.
Un esito, l’archiviazione
del processo giudiziario e/o il completamento dell’inchiesta tecnica del
Ministero dei Trasporti da un
lato, alla richiesta alla Procura e/o Cassazione della riapertura
dell’inchiesta. Il mancato recepimento
di Annessi ICAO e/o criteri normativi equivalenti, potrebbero, infatti, aver escluso la responsabilità
penale degli “operatori aeronautici” autori di presunte omissioni, potrebbe
aver condizionato la verifica investigativa, potrebbe aver precluso la verità e/o una parte rilevante.
Ma l’identificazione di determinate “omissioni”, sia nelle inchieste tecniche quanto nei dibattimenti nelle aule giudiziarie, si sono imposte come fondamentali evidenze. Tali "omissioni" potrebbero far emergere carenze e contraddizioni di un contesto indiziario incontrovertibile.
Perlomeno indispensabili ad analizzare
e verificare scenari operativi pre-incidentali.
Un esempio, tra i tanti possibili, è derivato dall’incidente occorso all’ATR 42 di
Conca di Trezzo dell’ottobre 1987.
Indagini dell’inchiesta tecnica e della magistratura si sono rapidamente focalizzate sulle “avverse condizioni meteorologiche e sulla conseguente ghiaccio
formatosi sulle ali del velivolo”, una realtà, probabilmente, ignorata dai due piloti.
Con la Corte di cassazione, che con sentenza 27 maggio 1993, n.
1172, conferma tale assunto. La causa del disastro andava individuata
esclusivamente nel grave errore commesso dai piloti, ignorando, non avendo percepito che le condizioni atmosferiche avrebbero determinato una consistente formazione
di ghiaccio sulle ali?
Una risultanza ineccepibile? Probabilmente. Anche se in quella serata tragica, da Linate in sequenza erano decollati l’ATR42 con destinazione Cologna e un DC9-30 con destinazione Stoccarda. Due aeroporti localizzati lungo la stessa direttrice, verso Nord, in Germania.
Ma in quelle fasi di supposte criticità meteo avverse,
il comandante del volo per Stoccarda, avrebbe tentato una comunicazione radio bordo/bordo. Ma il DC9-30 non avrebbe condiviso meteo avverse, anzi avrebbe operato senza l'inserimento dell'impianto antighiaccio motore e ali coda. Avrebbe, infatti, volato-operato in condizioni meteo sky clear.
E' uno scenario alternativo, che potrebbe implicare, dopo 39anni, la riapertura delle investigazioni? Una rianalisi dell'inchiesta tecnica per un supplemento, un possibile ricorso all'archiviazione, verso un rinnovato dibattimento in magistratura?