Note informative preliminari.
Oggetto: sul come un divieto di geolocalizzazione di un
impianto fotovoltaico sia passato, nel corso di pochi anni, da 13km di distanza, a 6km, fino
alla possibilità di integrarlo nello stesso sedime aeroportuale.
Anche se, tra il Regolamento (UE) 139/2014, una richiesta di
istruttoria e parere/nulla osta di ENAC se collocati entro la Superficie Conica
dall’ARP (Aerodrome Reference Point) dell’aeroporto e, infine, da una asseverazione
di un professionista, la progettualità di una installazione di un impianto fotovoltaico
non appare del tutto risolta.
La “policy” della riduzione della distanza nella
geo-localizzazione, se non coesistenza nel sedime di tali installazioni, peraltro,
erano state definite inizialmente (2019) dalla FAA-Federal Aviation
Administration (FAA), seguite da ICAO e, infine EASA (STEP BY STEP GUIDE TO
MEASURE, REDUCE & REPORT YOUR ANSP’S CARBON FOOTPRINT-EASA-Eurocontrol).
Nel contesto del “Requirements for Photovoltaic Projects
Near Airports”, “ACI-Airport Solar PV Implementation Guidance Document, “ICAO-Climate
Change Mitigation: Operations 163 Solar photovoltaics in airports”, "Solar Photovoltaic Viability
Assessment
Stansted PV Scheme
The Manchester Airports Group", anche ENAC
ha adottato tali iniziative.
Sono politiche con obiettivi ambientali condivisi, che,
tuttavia, come l’Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) ha fornito
indicazioni chiare per la gestione degli impianti fotovoltaici in zone
aeroportuali, cercando di bilanciare la necessità di sviluppo energetico con la
sicurezza della navigazione aerea. Gli impianti fotovoltaici possono essere
collocati in aree non utilizzate per attività aeronautiche, minimizzando
l'impatto sulla funzionalità aeroportuale.
Ecco, quindi, la necessità di porre un interrogativo sulle
modalità autorizzative ed esecutive che hanno portato all’installazione del
doppio impianto fotovoltaico “il caso Trieste-Savorgnan di Brazzà Airport, tra
green e safety”.
Con il comunicato stampa congiunto del 13 giugno 2024,
Trieste Airport riportava come “grazie alla sinergia con Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia, e l’Amministrazione comunale di Ronchi dei Legionari,
Trieste Airport dallo scorso mese di aprile al prossimo ottobre copre l’intero
fabbisogno energetico con il nuovo impianto fotovoltaico integrato con
batterie. L’impianto è realizzato su due aree distinte: uno in copertura
dell’edificio “parcheggio multipiano” del polo intermodale di Trieste Airport e
il secondo in area air side in modalità “posa a terra””.
“In questo contesto Aeroporto Friuli-VeneziaGiulia,
all’interno del Piano Quadriennale degli interventi 2024-27 approvato dall’Ente
Nazionale Aviazione Civile (ENAC), ha progettato una vasta gamma di interventi
finalizzati all’obiettivo delle zero emissioni entro il 2027.
Si parte con il nuovo impianto fotovoltaico inaugurato lo
scorso fine marzo: 3.143 kW di potenza installata integrato con batterie di
600kW di potenza per l’accumulo e il riuso dell’energia rinnovabile prodotta.
L’impianto prevede l’installazione di 5767 moduli fotovoltaici.
L’impianto, cofinanziato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia,
è costato 5 milioni 624mila euro. La parte a terra si sviluppa fino a 25mila
metri quadri, con dimensioni ragguardevoli.”
Le geo-localizzazione dell’impianto fotovoltaico al
Savorgnan di Brazzà Airport, entro il sedime, laterale alla testata pista 27 e
soprastanti al Polo Intermodale è stata possibile con il superamento della
restrizione dei 13km per il “fotovoltaico” illustrate nel Capitolo 4 - Controllo dei rischi per la navigazione
aerea, del Regolamento Costruzione ed Esercizio Aeroporti RCEA (Edizione 2 –
Emendamento 8 del 21.12.2011)
E’ quindi con il documento ENAC, Linee Guida -
LG–2022/002-APT – VALUTAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI NEI DINTORNI
AEROPORTUALI Ed. n. 1 del 26 aprile 2022, che sono state illustrate e definite
le nuove distanze minime per le “installazioni tipiche nei dintorni
aeroportuali e problematiche di compatibilità con l’aviazione civile”. Portate
a 6km con la seguente prescrizione:
“Distanza dall’aeroporto: per i parchi fotovoltaici è
richiesta istruttoria e parere/nulla osta di ENAC se collocati entro la
Superficie Conica dall’ARP (Aerodrome Reference Point) dell’aeroporto più
vicino;
N.B. Il valore della proiezione a terra della superficie
Conica di limitazione ostacoli è correlato al codice di aeroporto ove è
praticata la circuitazione. Le distanze da considerare sono pertanto pari a:
6km per Aeroporti di codice 3 o 4”.
“Ne consegue che nei dintorni aeroportuali, e sul sedime,
non è consentito installare parchi fotovoltaici o impianti solari termodinamici a
concentrazione dotati di ampie superfici specchiate riflettenti, a meno che uno
studio specialistico di valutazione dell’impatto visivo non ne provi la
compatibilità aeronautica, dimostrando che i fenomeni di abbagliamento
potenzialmente causati dalla fonte riflettente non pregiudichino la sicurezza
della navigazione aerea”.
Ma a fronte delle precisazioni ENAC in materia e di una
ipotetica “asseverazione” di un professionista e/o del Nulla Osta di ENAC, il REGOLAMENTO
(UE) N. 139/2014 DELLA COMMISSIONE” del 12 febbraio 2014, tuttavia, pone una
considerazione aggiuntiva.
Con gli articoli 8 e 9 relative alla “Protezione delle aree
limitrofe all’aeroporto” e il “Monitoraggio delle aree limitrofe all’aeroporto”,
gli “Stati membri assicurano che si svolgano delle consultazioni con riguardo
alle attività umane e all’uso del suolo, quali:
a) ogni sviluppo o modifica dell’uso del suolo nell’area
dell’aeroporto;
b) ogni sviluppo che possa creare turbolenze indotte da
ostacoli che potrebbero essere pericolose per le operazioni degli aeromobili;
c) l’utilizzo di luci pericolose, ambigue o fuorvianti;
d) l’uso di superfici fortemente riflettenti che possono
provocare abbagliamento”.
Nello specifico il REGOLAMENTO (UE) N. 139/2014 rileva:
"1. Gli Stati membri assicurano che si svolgano delle
consultazioni per quanto riguarda l’impatto in termini di sicurezza delle
costruzioni che si propone di edificare entro i limiti delle superfici di
protezione e limitazione degli ostacoli nonché di altre superfici associate
all’aeroporto.
2. Gli Stati membri assicurano che si svolgano delle
consultazioni per quanto riguarda l’impatto in termini di sicurezza delle
costruzioni che si propone di edificare oltre i limiti delle superfici di
protezione e limitazione degli ostacoli, nonché di altre superfici associate
all’aeroporto e che superano l’altezza stabilita dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri assicurano il coordinamento della
protezione degli aeroporti situati in prossimità dei confini nazionali con
altri Stati membri."
In sintesi e in definitiva, qualora l’installazione dell’impianto
fotovoltaico in questione sia stato, comunque, sottoposto ad un NULLA OSTA di
ENAC e/o una ASSEVERAZIONE DI ESCLUSIONE DALLA VERIFICA PRELIMINARE ENAC PER
ASSENZA DI POTENZIALI OSTACOLI E PERICOLI PER LA NAVIGAZIONE AEREA (artt. 38,
47, 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445), è stata valutata l’opportunità di
una “consultazione” pubblica in ottemperanza al REGOLAMENTO (UE) N. 139/2014
DELLA COMMISSIONE” del 12 febbraio 2014?