martedì 15 settembre 2020

Procedure COVID 19 e violazioni, ENAC incontra Ryanair

Dopo aver inizialmente scritto alla Ryanair per supposte violazioni alle linee guida alle norma sanitarie in periodo COVID-19, ENAC nforma come nella giornata di domani 16 Settembre, incontrerà l'aerolinea irlandese per verificare l'adozione delle procedure anti-Covid-19, disposte dal Governo italiano a protezione della salute dei passeggeri.

Dopo il richiamo del mese di Agosto, persistendo segnalazioni in tal senso e/o sulla loro eventuale incompleta osservanza, al fine di limitare e contenere il rischio contagio  derivante dal coronavirus a bordo degli aerei in partenza ed in arrivo negli aeroporti nazionali. La materia d'analizzare e varia, riguarda l’autodichiarazione, l'assembramento dei passeggeri in partenza ed arrivo in aerostazione dal check-in al check-out, realtà che sarebbero state documentate con foto e video.

L'ENAC illustrerà, comunque, la proroga delle misure di contenimento COVID-19, avvenuta con il DPCM del 7 settembre 2020. Le disposizioni del decreto si applicano dalla data dell’8 settembre 2020 e sono efficaci fino alla data del 7 ottobre 2020.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 settembre 2020 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina dell'attivita'  di  governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del Consiglio dei ministri»; 

  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 5  marzo  2020,  n.  13,  recante  «Misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza epidemiologica   da   COVID-19»,   successivamente    abrogato    dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4; 

  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; 

  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da COVID-19»; 

  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  recante  «Misure urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata  il  31  gennaio  2020»  e,  in particolare, l'art. 1, comma 5; 

  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione del  26  giugno  2020 recante «Adozione del documento per la pianificazione delle attivita' scolastiche, educative  e  formative  in  tutte  le  istituzioni  del sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021»; 

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25 marzo  2020,  n.  19,  recante  misure   urgenti   per   fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.  33,  recante  ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 198 dell'8 agosto 2020; 

  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale n. 202 del 13 agosto 2020; 

  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale n. 204 del 17 agosto 2020; 

  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020  e del  29  luglio  2020,  con  le  quali,  rispettivamente,  e'   stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso  all'insorgenza  di  patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita' dell'11 marzo 2020 con la  quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 

  Considerati  l'evolversi  della   situazione   epidemiologica,   il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento  dei casi sul territorio nazionale; 

  Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio  nazionale rendono   necessarie   misure   volte   a    garantire    uniformita' nell'attuazione  dei  programmi  di  profilassi  elaborati  in   sede internazionale ed europea; 

  Viste le indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia,  sulle quali la Conferenza unificata ha espresso parere nella seduta del  28 agosto 2020; 

  Viste le linee guida per l'informazione agli utenti e le  modalita' organizzative per il contenimento della diffusione  del  COVID-19  in materia di trasporto pubblico e  le  linee  guida  per  il  trasporto scolastico dedicato, sulle quali la Conferenza unificata ha  espresso parere nella seduta del 31 agosto 2020; 

  Vista la nota congiunta pervenuta in data 2 settembre  2020,  della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'Associazione nazionale comuni italiani  e  dell'Unione  province  d'Italia,  nella quale, con riferimento alle citate  linee  guida  per  l'informazione agli utenti e le modalita' organizzative per  il  contenimento  della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico,  si  chiede di inserire il settore trasporto funicolare nel capitolo relativo  al settore trasporto  pubblico  locale  automobilistico,  metropolitano, tranviario, costiero e ferroviario di interesse delle regioni e delle P.A.; 

  Visti i verbali 100, 101, 102, 103 e  104  di  cui  rispettivamente alle sedute del 10 agosto 2020, 19 agosto 2020, 26  agosto  2020,  28 agosto 2020, 31 agosto 2020 del Comitato tecnico-scientifico  di  cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento  della  protezione  civile  3 febbraio 2020, n. 630; 

  Su  proposta  del  Ministro  della  salute,  sentiti   i   Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche'  i Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale, dell'istruzione,  della  giustizia,  delle   infrastrutture   e   dei trasporti, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attivita'  culturali  e  del turismo, del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  per  la  pubblica amministrazione, per le politiche  giovanili  e  lo  sport,  per  gli affari regionali e le  autonomie,  per  le  pari  opportunita'  e  la famiglia,  nonche'  sentito  il  Presidente  della   Conferenza   dei presidenti delle regioni e delle province autonome; 

 

                              Decreta: 

 

                               Art. 1 

 

Misure urgenti di contenimento del  contagio  sull'intero  territorio                      nazionale 

 

  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus COVID-19 sull'intero  territorio  nazionale,  le  misure  di  cui  al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020  sono prorogate sino al 7 ottobre 2020, salvo quanto previsto dal comma 4.  

  2. Sono altresi' confermate e restano efficaci, sino al  7  ottobre 2020, le disposizioni contenute nelle ordinanze  del  Ministro  della salute 12 agosto 2020 e 16 agosto 2020,  salvo  quanto  previsto  dal comma 3. 

  3. L'art. 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza del Ministro della  salute 12 agosto 2020 non si applica nei casi previsti dall'art. 6, commi  6 e 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  7  agosto 2020. 

  4. Al decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  7  agosto 2020 sono apportate le seguenti modificazioni: 

    a) all'art.  1,  comma  6,  lettera  r),  il  primo  periodo,  e' sostituito  dal  seguente:  «r)  ferma  restando  la  ripresa   delle attivita' dei servizi  educativi  e  dell'attivita'  didattica  delle scuole di ogni ordine e grado  secondo  i  rispettivi  calendari,  le istituzioni scolastiche continuano a predisporre  ogni  misura  utile

all'avvio  nonche'  al  regolare  svolgimento  dell'anno   scolastico 2020/2021, anche  sulla  base  delle  indicazioni  operative  per  la gestione di casi e focolai  di  SARS-COV-2,  elaborate  dall'Istituto Superiore di Sanita' di cui all'allegato 21»; al secondo  periodo  le parole  «sono  consentiti»  sono  sostituite  dalle  seguenti   «sono altresi' consentiti»;  al  terzo  periodo  la  parola  «altresi'»  e' sostituita dalla seguente «parimenti»; 

    b) all'art. 1,  comma  6,  la  lettera  s)  e'  sostituita  dalla seguente: «s) nelle Universita' le attivita' didattiche e curriculari sono  svolte  nel  rispetto   delle   linee   guida   del   Ministero dell'universita' e della ricerca, di  cui  all'allegato  18,  nonche' sulla base del protocollo  per  la  gestione  di  casi  confermati  e

sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22. Le linee  guida  ed  il protocollo di cui al  precedente  periodo  si  applicano,  in  quanto compatibili, anche alle  Istituzioni  di  alta  formazione  artistica musicale e coreutica»; 

    c) all'art. 4, comma 1,  dopo  la  lettera  i),  e'  aggiunta  la seguente: «i-bis) ingresso nel territorio nazionale  per  raggiungere il domicilio/abitazione/residenza di una persona di cui alle  lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi sia una  comprovata  e stabile relazione affettiva»; 

    d) all'art. 6, comma 6,  dopo  la  lettera  d),  e'  aggiunta  la seguente: «d-bis) agli ingressi per ragioni non differibili,  inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di  livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero  della  salute  e con obbligo di presentare  al  vettore  all'atto  dell'imbarco,  e  a chiunque sia deputato ad effettuare i  controlli,  l'attestazione  di essersi  sottoposti,  nelle  72  ore  antecedenti  all'ingresso   nel territorio nazionale, un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.»; 

    e)  all'art.  6,  comma  7,  alla  lettera  g),  dopo  le  parole «personale militare» sono inserite le  seguenti  «e  personale  della polizia di Stato»; 

    f) l'allegato 15 (Linee guida per l'informazione agli utenti e le  modalita' organizzative per  il  contenimento  della  diffusione  de l COVID-19  in   materia   di   trasporto   pubblico)   e'   sostituito dall'allegato 15 di cui all'allegato A al presente decreto;  

    g)  l'allegato  16  (Linee  guida  per  il  trasporto  scolastico dedicato) e' sostituito dall'allegato 16 di  cui  all'allegato  B  al presente decreto; 

    h) l'allegato 20 (Spostamenti da e per  l'estero)  e'  sostituito dall'allegato 20 di cui all'allegato C al presente decreto; 

    i)  dopo  l'allegato  20  e'  aggiunto  l'allegato  21   di   cui all'allegato D al presente decreto; 

    l)  dopo  l'allegato  21  e'  aggiunto  l'allegato  22   di   cui all'allegato E al presente decreto. 

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